G.s. Ecc. A. Respinto il reclamo del Monte di Procida - I AM CALCIO ITALIA

G.s. Ecc. A. Respinto il reclamo del Monte di Procida

Gli squalificati
Gli squalificati
CasertaEccellenza Girone A

Si pubblicano di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Sergio Longhi, alla presenza del rappresentante dell’A.I.A., nelle sedute del 3 e 4/10/2017.

GARA DEL 9/ 9/2017 MONTE DI PROCIDA CALCIO - CASALNUOVO FRATTESE

Il GST, letto il reclamo ritualmente proposto nei termini di rito, dalla società Monte di Procida, avverso l'omologazione del risultato della gara di Eccellenza girone A, Monte di Procida - Casalnuovo Frattese disputata il 9/9/2017, presso il campo sportivo di Monte di Procida "Vezzuto - Marasco" e terminata con il punteggio di 0-0, deducendo che la società Casalnuovo Frattese schierava in campo come calciatori "giovani" i signori; Iengo Domenico (classe 1999), Petito Domenico (classe 2000) e Castaldo Luca (classe 98) e che nel corso della gara, e più precisamente al 27º (ventisettesimo) del primo tempo la sopracitata società sostituiva il calciatore n.11 Castaldo Luca (classe 98) con il calciatore n. 15 Somma Giovanni (classe 97) così lasciando schierati in campo solo due calciatori "giovani"; rilevato che dal C.U. n. 1 del 1º luglio 2017, relativamente alla stagione sportiva 2017/2018, è fatto obbligo a tutte le società che partecipano al campionato di Eccellenza, di impiegare per tutta la durata della gara "almeno un calciatore nato dal 1º gennaio 2000 in poi, almeno un calciatore nato dal 1º gennaio 1999 in poi ed almeno un calciatore nato dal 1º gennaio 1998 in poi, anche nel caso di sostituzioni successive"; rilevato che dal rapportino di fine gara "documento non ufficiale" la società reclamante deduce che sia stata effettuata la sostituzione tra i calciatori n. 11 Castaldo Luca (classe 98) e n. 15 Somma Giovanni (classe 97) così contravvenendo al sopracitato C.U.; in via istruttoria è stata convocata la terna arbitrale, ed in sede di audizione, alla presenza del rappresentate AIA, presso questi uffici il direttore di gara in modo chiaro, esplicito e non contraddittorio ed esibendo il tabellino delle sostituzioni ha chiarito che la sostituzione effettuata dalla società Casalnuovo Frattese è stata tra il calciatore n. 11 Castaldo Luca (classe 98) ed il Calciatore n. 13 Milvatti Aniello (classe 99), affermando altresì che il numero trascritto sul rapportino di fine gara è il numero 13 e non il numero 15; anche l'assistente n. 1 ha chiarito in maniera decisa, chiara e non contraddittoria che la sostituzione effettuata era quella riportata sul referto arbitrale (n. 11 con n.13) precisando di ricordare con estrema certezza la sostituzione, essendo l'assistente addetto alla sostituzioni dei calciatori; anche quest'ultimo ha esibito il tabellino delle sostituzioni in dotazione alla terna arbitrale, dove si evince la sostituzione menzionata; pertanto, si rileva che non vi è stata alcuna irregolarità in merito alla presenza obbligatoria dei "calciatori giovani";

PQM sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 21 del 14/9/2017, pag. 572, delibera di rigettare il reclamo proposto dalla società Monte di Procida, e per gli effetti di omologare il risultato di 0 – 0, acquisito sul campo, ed i provvedimenti disciplinari già adottati; incamerarsi la tassa di reclamo se versata

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 12/10/2017

DAVIDE GIOVANNI (SAN GIORGIO 1926)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 

FEDERICO GIOVANNI (MONDRAGONE)

Maurizio Morante