Campobasso, ennesima condanna dalla Commissione Accordi Economici - I AM CALCIO ITALIA

Campobasso, ennesima condanna dalla Commissione Accordi Economici

Evacuo e Leone alla presentazione
Evacuo e Leone alla presentazione
CampobassoSerie D Girone F

Ennesima condanna per il Campobasso da parte della Commissione Accordi Econimici che, nella seduta del 14 marzo scorso, resa pubblica nella tarda serata di oggi, ha condannato il club di Corso Vittorio Emanuele al pagamento di € 11.429,00 all'ex attaccante rossoblù Davide Evacuo.Questa ennesima condanna, si aggiunge a quelle già rese note nei mesi scorsi. La cifra sborsata dalla nuova dirigenza per vertenze che riguardano annate precedenti sfiora i 90.000,00 Euro.

La sentenza pubblicata oggi:

RICORSO DEL CALCIATORE Davide EVACUO/SSD ARL CITTA’ DI CAMPOBASSO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 4/01/2019 il sig.Davide EVACUO, si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società SSD ARL CITTA’ DI CAMPOBASSO, al pagamento della somma di €.11.429,00 quale residuo dell’accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2017/18

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa, nei termini stabiliti.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD ARL CITTA’ DI CAMPOBASSO al pagamento in favore del sig. Davide EVACUO della somma di €.11.429,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Celestino Ieronimo