Herajon-Real Palomonte: reclamo improcedibile

GARA DEL 2/ 2/2020 G.S. AUDAX HERAJON 1956 - REAL PALOMONTE
Il Sostituto Giudice Sportivo, Avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla società Gs Audax Herajon in relazione alla gara in epigrafe; rilevato che la reclamante, in sede di preannuncio, non ha depositato l'attestazione del pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva, come previsto dall'art. 67 CGS, né chiesto l'addebito del predetto contributo sul proprio conto, come previsto dall'art. 48 C.G.S. (cfr. in terminis, da ultimo, il C.U. FIGC LND di questo C.R. Campania, GST n. 21 del 30.01.2020 e GST n.22 del 22 6/2/2020);
P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art. 67 CGS, a scioglimento della riserva di cui al C.U. FIGC LND di questo C.R. Campania n. 69 del 6.2.2020, pag. 1376, dichiara il reclamo improcedibile e, per l'effetto, omologa il risultato conseguito sul campo di 1/2, in favore della reclamata; conferma i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo C.U.; dispone trattenersi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.
