G.s. Eccellenza, gir. B: appiedati in 8 - I AM CALCIO ITALIA

G.s. Eccellenza, gir. B: appiedati in 8

Giudice Sportivo
Giudice Sportivo
BeneventoEccellenza Girone B

Il Giudice Sportivo nella seduta del 15/12/2015, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano in merito al girone B di Eccellenza:

ISTANZA DELLA SOCIETÀ: MASSA LUBRENSE

Letta l’istanza della Società Massa Lubrense intesa ad ottenere la revoca dell’ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per l' assenza sia del medico sociale e sia di una ambulanza, visti gli atti ufficiali di gara che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti altresì opportuni accertamenti, osserva che la suddetta Società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. N° 1 del 4 luglio 2015 Pagina 97; per tali motivi; revoca la sanzione dell’ammenda di Euro 100.00 a carico della Società Massa Lubrense pubblicata su – Comunicato Ufficiale n. 47 del 19 novembre 2015 Pagina 819.

ISTANZA DELLA SOCIETÀ: MARIGLIANESE

Letta l’istanza della Società Mariglianese intesa ad ottenere la revoca dell’ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per l' assenza sia del medico sociale e sia di una ambulanza, visti gli atti ufficiali di gara che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti altresì opportuni accertamenti, osserva che la suddetta Società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. N° 1 del 4 luglio 2015 Pagina 97; per tali motivi; revoca la sanzione dell’ammenda di € 100,00 a carico della Società Mariglianese, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 49 del 26 novembre 2015 Pagina 893.

ISTANZA DELLA SOCIETÀ: CASTEL SAN GIORGIO CALCIO

Letta l’istanza della Società Castel San Giorgio Calcio intesa ad ottenere la revoca dell’ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per l' assenza sia del medico sociale sia di una ambulanza, visti gli atti ufficiali di gara che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti altresì opportuni accertamenti, osserva che la suddetta Società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. N° 1 del 4 luglio 2015 Pagina 97; per tali motivi; revoca la sanzione dell’ammenda di Euro 100.00 a carico della Società Castel San Giorgio calcio pubblicata su – Comunicato Ufficiale n. 47 del 19 novembre 2015 Pagina 820.

ISTANZA DELLA SOCIETÀ: SCAFATESE CALCIO 1922

Letta l’istanza della Società Scafatese Calcio 1922 intesa ad ottenere la revoca dell’ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per l' assenza sia del medico sociale e sia di una ambulanza, visti gli atti ufficiali di gara che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti altresì opportuni accertamenti, osserva che la suddetta Società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. N° 1 del 4 luglio 2015 Pagina 97; per tali motivi; revoca la sanzione dell’ammenda di Euro 100.00 a carico della Società Scafatese Calcio 1922 pubblicata su – Comunicato Ufficiale n. 47 del 19 novembre 2015 Pagina 819.

ISTANZA DELLA SOCIETÀ: CASTEL SAN GIORGIO CALCIO

Letta l’istanza della Società Castel San Giorgio Calcio intesa ad ottenere la revoca dell’ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per l' assenza sia del medico sociale e sia di una ambulanza, visti gli atti ufficiali di gara che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti altresì opportuni accertamenti, osserva che la suddetta Società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. N° 1 del 4 luglio 2015 Pagina 97; per tali motivi; revoca la sanzione dell’ammenda di Euro 100.00 a carico della Società Castel San Giorgio Calcio pubblicata su – Comunicato Ufficiale n. 51 del 3 dicembre 2015 Pagina 963.

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDE

Euro 200,00 MONTESARCHIO

Propri sostenitori facevano esplodere un petardo sulla pista di atletica che divide il t.d.g. dagli spalti. (R.c.c.)

Euro 80,00 SCAFATESE CALCIO 1922

Propri tifosi accendevano due fumogeni durante l'incontro (R.c.c.)

A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

SARLI AMERIGO (VALDIANO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LUCARELLI CESARANO NICKY (CASTEL SAN GIORGIO CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TETA ANGELO (SCAFATESE CALCIO 1922)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

ANDRES MARIO (MARIGLIANESE CALCIO)

MAIO ANTONIO (U.S. SCAFATESE CALCIO)

PALUMBO CIRO (CASTEL SAN GIORGIO CALCIO)

MARCUCCI ERRICO (CITTA DI NOCERA 1910)

SALESE ANTONIO (EBOLITANA 1925 S.R.L.)

CORONATO MATTIA (VALDIANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LORETO ALFONSO (MARIGLIANESE CALCIO)

ESPOSITO RAFFAELE (MASSA LUBRENSE)

ESPOSITO GIUSEPPE MARIA (SANT ANTONIO ABATE)

STARITA ERNESTO (CASTEL SAN GIORGIO CALCIO)

DI PIETRO ANDREA (CITTA DI NOCERA 1910)

ESPOSITO VALERIO (S.VITO POSITANO)

GRIECO GIOVANNI (U.S. FAIANO 1965)

Maurizio Morante