Carotenuto-Guardia: è ufficiale il 2-2 - I AM CALCIO ITALIA

Carotenuto-Guardia: è ufficiale il 2-2

Guadia, rigettato l'ennesimo ricorso
Guadia, rigettato l'ennesimo ricorso
AvellinoPromozione Girone C

RECLAMO G.CAROTENUTO – GARA G.CAROTENUTO / SPORTING GUARDIA DEL 1.03.2014 Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società G. Carotenuto relativo alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore Fiorillo Federico (nato il 21.03.1995) della società Sporting Guardia, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione, che, peraltro, era stato, quanto al calciatore Fiorillo Federico, determinato da una comunicazione, dell’Ufficio Tesseramenti all’Ufficio di questo Giudice Sportivo, inficiata da un errore di digitazione, come può rilevarsi dalle delibere del 7 aprile 2014, della Commissione Disciplinare Territoriale, relative ai reclami delle società Forza e Coraggio, San Martino Valle Caudina e Cervinara avverso le decisioni di questo G.S.T., in ordine alle rispettive gare del 13.10.2014, 26.10.2014 e 15.12.2014, contro la società Sporting Guardia. Nel reclamo a questo G.S.T., la società G. Carotenuto ha sostenuto che, anche prescindendo dalle date di decorrenza delle regolarizzazioni da parte del vice presidente dello Sporting Guardia (11.09.2013 e 5.10.2013), in ordine al calciatore Fiorillo Federico (trasferito dalla società Torrecuso Calcio allo Sporting Guardia), la data di regolarizzazione del 5 ottobre 2013 avrebbe comunque reso nullo il trasferimento, in quanto fuori termine, ossia in data successiva al 17 settembre 2013, giorno di chiusura del primo periodo dei trasferimenti di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti. Questo Giudice di prima istanza ha preso atto della comunicazione della C.D.T. in ordine al rilascio, da parte dell’Ufficio Tesseramenti del C.R. Campania, degli atti di regolarizzazione delle liste di trasferimento e di tesseramento / aggiornamento dei calciatori indicati nella nota del 10 febbraio 2014, prot. 712, del medesimo Ufficio Tesseramenti. A seguito dell’analisi della richiamata documentazione è emerso che, nella nota del 10 febbraio 2014 dell’Ufficio Tesseramenti del C.R. Campania, erroneamente è stata indicata nel 5.10.2013 la data di regolarizzazione della lista di trasferimento del nominato calciatore Fiorillo Federico, laddove essa era stata, invece, regolarizzata in data 11 settembre 2013, in una con le liste di trasferimento dei calciatori De Rosa Mario, Geloso Emilio e Sanseverino Emanuele. Questo G.S.T., preso atto della validità della conferma e sottoscrizione, in data 11 settembre 2013, della lista di trasferimento del calciatore Fiorillo Federico, preliminarmente ritiene che non debba procedersi all’addebito della tassa reclamo in quanto la presunta posizione irregolare, dedotta dalla pubblicazione delle delibere innanzi citate in ordine al documento in data 10 febbraio 2014 dell’Ufficio Tesseramenti del C.R. Campania, ha motivato la società G. Carotenuto ad inoltrare il ricorso in argomento. Per quanto attiene al merito della decisione sulla doglianza della presunta posizione irregolare deve sottolinearsi che i trasferimenti di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono essere effettuati dal 1° Luglio 2013 al 17.09.2013 (cfr C.U. della F.I.G.C. n. 183 del 4.06.2013). Nella fattispecie, la regolarizzazione a cura dal vice presidente della società Sporting Guardia veniva depositata in data 11.09.2013, nei termini citati e prima della partecipazione dei calciatori alla gara in epigrafe disputata il 13.10.2013. P.Q.M.

DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società G. Carotenuto; nulla dispone, in ragione di quanto specificato nella parte motiva, in ordine alla tassa reclamo, non versata.

LA CLASSIFICA DEFINITIVA